la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  al  fine  di non disperdere il patrimonio umano e
professionale  costituito  dai  lavoratori   in   regime   di   cassa
integrazione  salariale  straordinaria  e disoccupazione speciale, in
dipendenza di crisi o di processi di ristrutturazione o riconversione
produttiva delle aziende di  appartenenza,  interviene  per  favorire
l'attuazione  di  progetti  per opere e servizi di pubblica utilita',
nelle materie di competenza regionale, da parte di enti locali  e  di
enti    dipendenti   dalla   Regione,   da   realizzare   anche   con
l'utilizzazione  temporanea  dei  lavoratori  in  cassa  integrazione
straordinaria,  ai  sensi  dell'articolo 1- bis della legge 24 luglio
1981, n. 390  e  dell'articolo  3,  secondo  comma,  della  legge  27
febbraio 1984, n. 18, nonche' per la predisposizione, per gli stessi,
di  corsi  di  riqualificazione  per  figure  professionali di cui il
mercato ne fa richiesta, oltre alla messa in atto  di  corsi  per  la
promozione   e   la   diffusione   di   cooperative.   I   corsi   di
riqualificazione sono sottoposti alle stesse procedure  di  controllo
in atto per quelli gestiti dall'assessorato regionale alla formazione
professionale.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 23 settembre 1991
 
                                GIGLI
 
   Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato apposto il 13
settembre 1991.