la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione al fine di non disperdere il patrimonio umano e professionale costituito dai lavoratori in regime di cassa integrazione salariale straordinaria e disoccupazione speciale, in dipendenza di crisi o di processi di ristrutturazione o riconversione produttiva delle aziende di appartenenza, interviene per favorire l'attuazione di progetti per opere e servizi di pubblica utilita', nelle materie di competenza regionale, da parte di enti locali e di enti dipendenti dalla Regione, da realizzare anche con l'utilizzazione temporanea dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1- bis della legge 24 luglio 1981, n. 390 e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 27 febbraio 1984, n. 18, nonche' per la predisposizione, per gli stessi, di corsi di riqualificazione per figure professionali di cui il mercato ne fa richiesta, oltre alla messa in atto di corsi per la promozione e la diffusione di cooperative. I corsi di riqualificazione sono sottoposti alle stesse procedure di controllo in atto per quelli gestiti dall'assessorato regionale alla formazione professionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 23 settembre 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 settembre 1991.